INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
gestione separata-decorrenza tutela assicurativa e prescrizione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   27/04/2005,   n.7733

In sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto tutte le eccezioni mosse dal giornalista, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Ente per gli anni 1996 e 1997, con relative sanzioni. Ha motivato il Giudice, che la tutela assicurativa attuata dalla Gestione Separata Inpgi e l’obbligo di contribuzione decorrono dal 1° gennaio 1996, così come previsto dall’art. 2, co. 25, L. 335/1995 e dal D. Lgs. 103/96 (attuativo della delega di cui alla citata legge). Ritenuto, dunque, pacifico che per l’anno 1996 la contribuzione dovuta dai giornalisti professionisti autonomi andava assolta alla Gestione Separata Inpgi e non alla corrispondente gestione dell’Inps, il Giudice ha altresì riconosciuto come pienamente valida ai fini interruttivi della prescrizione, le diffide di pagamento inviate dall’Inpgi nel corso del quinquennio successivo all’insorgenza dell’obbligazione. Sentenza depositata il 27/04/2005
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

gestione separata-decorrenza tutela assicurativa e prescrizione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   27/04/2005,   n.7733

In sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto tutte le eccezioni mosse dal giornalista, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Ente per gli anni 1996 e 1997, con relative sanzioni. Ha motivato il Giudice, che la tutela assicurativa attuata dalla Gestione Separata Inpgi e l’obbligo di contribuzione decorrono dal 1° gennaio 1996, così come previsto dall’art. 2, co. 25, L. 335/1995 e dal D. Lgs. 103/96 (attuativo della delega di cui alla citata legge). Ritenuto, dunque, pacifico che per l’anno 1996 la contribuzione dovuta dai giornalisti professionisti autonomi andava assolta alla Gestione Separata Inpgi e non alla corrispondente gestione dell’Inps, il Giudice ha altresì riconosciuto come pienamente valida ai fini interruttivi della prescrizione, le diffide di pagamento inviate dall’Inpgi nel corso del quinquennio successivo all’insorgenza dell’obbligazione. Sentenza depositata il 27/04/2005