L’atto di iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo, dal quale deriva uno status professionale, e cioè una qualifica giuridica non separabile dalla persona e quindi efficace “erga omnes”. Parimenti deve affermarsi per l’iscrizione al registro praticanti: anche in questo caso, infatti, l’iscrizione decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o altrimenti accertata dal competente consiglio regionale (come previsto dall’art. 3 DPR n. 384/93).
Così motivando, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Giornale di Sicilia che contestava il credito contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento al rapporto di lavoro di un giornalista retrodatato.
Sentenza depositata il 29.03.2005.
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