INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   16/05/2005,   n.9139

La subordinazione nel lavoro giornalistico è ravvisabile attraverso l’osservanza di un determinato orario “fisso”, né la costante presenza del giornalista in redazione, rilevando solo il fatto che il giornalista fornisca con una intensa attività e permanente disponibilità nei confronti del datore di lavoro e delle sue esigenze un’ampia gamma di rilevanti prestazioni di natura giornalistica. Ciò che rileva è dunque solo l’impegno permanente del giornalista a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, al fine di impiegarle con continuità, secondo le direttive generali impartitegli ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell’editore. Muovendo da tali principi e dalla valutazione delle concrete modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro in causa, al di là della loro configurazione pattizia, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha riconosciuto l’obbligo contributivo della EDI.ME Spa (editrice de Il Mattino) per l’attività lavorativa svolta in via subordinata da alcuni giornalisti, ritenendo irrilevante sia il fatto che i giornalisti fossero retribuiti in forza di formali ricevute per prestazioni professionali sia la carenza di prova in ordine ai controlli ed all’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei giornalisti. Sentenza depositata il 16/05/2005
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   16/05/2005,   n.9139

La subordinazione nel lavoro giornalistico è ravvisabile attraverso l’osservanza di un determinato orario “fisso”, né la costante presenza del giornalista in redazione, rilevando solo il fatto che il giornalista fornisca con una intensa attività e permanente disponibilità nei confronti del datore di lavoro e delle sue esigenze un’ampia gamma di rilevanti prestazioni di natura giornalistica. Ciò che rileva è dunque solo l’impegno permanente del giornalista a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, al fine di impiegarle con continuità, secondo le direttive generali impartitegli ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell’editore. Muovendo da tali principi e dalla valutazione delle concrete modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro in causa, al di là della loro configurazione pattizia, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha riconosciuto l’obbligo contributivo della EDI.ME Spa (editrice de Il Mattino) per l’attività lavorativa svolta in via subordinata da alcuni giornalisti, ritenendo irrilevante sia il fatto che i giornalisti fossero retribuiti in forza di formali ricevute per prestazioni professionali sia la carenza di prova in ordine ai controlli ed all’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei giornalisti. Sentenza depositata il 16/05/2005