INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico - requisiti
Tribunale di Roma,   Lavoro,   31/01/2007,   n.1870

Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale attività, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza dell’orario di lavoro) si desume che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia. Così motivando la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Editoriale Srl (editrice de Il Corriere di Como), ed ha confermato l’obbligo contributivo per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, per il quale è risultato provato che aveva prestato attività lavorativa nell'interesse della Società, mettendo a disposizione in modo continuativo ed esclusivo le energie lavorative, provvedendo a raccogliere notizie e realizzare servizi ed articoli nel rispetto dei termini e delle esigenze informative fissati dal datore di lavoro, svolgendo le mansioni assegnate, garantendo all’editore una costante presenza nei locali aziendali, assicurando una continua copertura informativa. E’ risultato provato, inoltre, che il giornalista era assoggettato al potere direttivo, di coordinamento e disciplinare dei soggetti gerarchicamente a lui sovraordinati. Sentenza depositata il 31/01/2007
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico - requisiti
Tribunale di Roma,   Lavoro,   31/01/2007,   n.1870

Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale attività, dalla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza dell’orario di lavoro) si desume che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguite in autonomia. Così motivando la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Editoriale Srl (editrice de Il Corriere di Como), ed ha confermato l’obbligo contributivo per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, per il quale è risultato provato che aveva prestato attività lavorativa nell'interesse della Società, mettendo a disposizione in modo continuativo ed esclusivo le energie lavorative, provvedendo a raccogliere notizie e realizzare servizi ed articoli nel rispetto dei termini e delle esigenze informative fissati dal datore di lavoro, svolgendo le mansioni assegnate, garantendo all’editore una costante presenza nei locali aziendali, assicurando una continua copertura informativa. E’ risultato provato, inoltre, che il giornalista era assoggettato al potere direttivo, di coordinamento e disciplinare dei soggetti gerarchicamente a lui sovraordinati. Sentenza depositata il 31/01/2007