INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Subordinazione: irrilevanza del nomem iuris e del sistema di retribuzione nel lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   20/06/2006,   n.12604

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la natura subordinata deve essere accertata alla luce della sua concreta attuazione e del tutto secondario è il peso che, nella relativa indagine, può essere attribuito ad elementi come “il sistema di retribuzione” o il c.d. “nomen iuris”. Con la sentenza in esame, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla EDIPI Srl (editrice lombarda di periodici di settore, quali Assicura, AziendaBanca, Pubblica e Managment della Sanità) ed ha riconosciuto l’obbligo contributivo della Società nei confronti dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, le cui modalità di svolgimento della prestazione risultavano incompatibili con il regime di autonomia proprio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti. Il Giudice, nella specie, ha ritenuto sussistente la subordinazione sulla base di una pluralità di elementi sintomatici quali la continuità e l’esclusività nello svolgimento delle mansioni, lo stabile inserimento del giornalista nell’assetto organizzativo aziendale, l’assoggettamento della sua attività ai tempi ed alle esigenze redazionali ed il pieno utilizzo delle strutture aziendali. Sentenza depositata il 20/06/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Subordinazione: irrilevanza del nomem iuris e del sistema di retribuzione nel lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   20/06/2006,   n.12604

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la natura subordinata deve essere accertata alla luce della sua concreta attuazione e del tutto secondario è il peso che, nella relativa indagine, può essere attribuito ad elementi come “il sistema di retribuzione” o il c.d. “nomen iuris”. Con la sentenza in esame, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla EDIPI Srl (editrice lombarda di periodici di settore, quali Assicura, AziendaBanca, Pubblica e Managment della Sanità) ed ha riconosciuto l’obbligo contributivo della Società nei confronti dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista praticante, le cui modalità di svolgimento della prestazione risultavano incompatibili con il regime di autonomia proprio del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti. Il Giudice, nella specie, ha ritenuto sussistente la subordinazione sulla base di una pluralità di elementi sintomatici quali la continuità e l’esclusività nello svolgimento delle mansioni, lo stabile inserimento del giornalista nell’assetto organizzativo aziendale, l’assoggettamento della sua attività ai tempi ed alle esigenze redazionali ed il pieno utilizzo delle strutture aziendali. Sentenza depositata il 20/06/2006