INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione: il rapporto "nullo" produce effetti sul piano retributivo e contributivo
Corte di Cassazione,   Lavoro,   27/05/2000,   n.7020

Presupposto indefettibile per rivendicare validamente lo “status” professionale di giornalista è l’iscrizione al relativo albo, secondo quanto previsto non solo nel Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico, ma anche nella disciplina di cui agli artt. 29 e 45 DPR 115/65. Peraltro, attività e mansioni giornalistiche possono essere espletate anche in assenza dello status di giornalista professionista, poiché tale mancanza non può intaccare la reale natura del rapporto e, conseguentemente, il diritto del dipendente a percepire le prestazioni corrispondenti alle mansioni svolte. In tali ipotesi, il contratto, ancorché nullo per violazione della legge n. 69/63 (Legge Professionale) è in ogni caso produttivo di effetti – ai sensi dell’art. 2126 c.c. - per il tempo della sua esecuzione (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell’oggetto). Enunciando detto principio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella pronuncia in questione, ha cassato la sentenza di secondo grado che, in un giudizio tra un praticante retrodatato e La Repubblica, aveva escluso l’effetto retroattivo della delibera di iscrizione d’ufficio al Registro dei Praticanti. In presenza della delibera di iscrizione (ancorchè retrodatata) al Registro dei Praticanti – aggiunge la Suprema Corte – e una volta accertata la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro, è dovuto non solo il trattamento economico, ma anche quello assicurativo – previdenziale. Sentenza depositata in cancelleria in data 27/05/2000.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione: il rapporto "nullo" produce effetti sul piano retributivo e contributivo
Corte di Cassazione,   Lavoro,   27/05/2000,   n.7020

Presupposto indefettibile per rivendicare validamente lo “status” professionale di giornalista è l’iscrizione al relativo albo, secondo quanto previsto non solo nel Contratto Collettivo di Lavoro Giornalistico, ma anche nella disciplina di cui agli artt. 29 e 45 DPR 115/65. Peraltro, attività e mansioni giornalistiche possono essere espletate anche in assenza dello status di giornalista professionista, poiché tale mancanza non può intaccare la reale natura del rapporto e, conseguentemente, il diritto del dipendente a percepire le prestazioni corrispondenti alle mansioni svolte. In tali ipotesi, il contratto, ancorché nullo per violazione della legge n. 69/63 (Legge Professionale) è in ogni caso produttivo di effetti – ai sensi dell’art. 2126 c.c. - per il tempo della sua esecuzione (trattandosi di nullità non derivante da illiceità della causa o dell’oggetto). Enunciando detto principio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nella pronuncia in questione, ha cassato la sentenza di secondo grado che, in un giudizio tra un praticante retrodatato e La Repubblica, aveva escluso l’effetto retroattivo della delibera di iscrizione d’ufficio al Registro dei Praticanti. In presenza della delibera di iscrizione (ancorchè retrodatata) al Registro dei Praticanti – aggiunge la Suprema Corte – e una volta accertata la natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro, è dovuto non solo il trattamento economico, ma anche quello assicurativo – previdenziale. Sentenza depositata in cancelleria in data 27/05/2000.