INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
effetti dell'iscrizione d'ufficio del giornalista "di fatto" al registro praticanti
Corte di Cassazione,   1^ Sezione Civile,   10/05/2000,   n.5936

È valida l’iscrizione, con effetto retroattivo, di un giornalista di fatto nel Registro dei Praticanti operata d’ufficio dal competente Consiglio dell’Ordine. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha riaffermato il principio secondo il quale, nei casi in cui, come quello di specie, sia rinvenibile lo svolgimento “di fatto” del tirocinio giornalistico, e cioè in assenza della comunicazione di inizio pratica effettuata dal direttore della testata, il periodo di praticantato deve ritenersi utilmente svolto ai fini previsti dalla legge professionale (e specificamente ai fini dell’ammissione all’esame da professionista) nonostante l’assenza della previa formale iscrizione nel relativo Registro, qualora l’avvenuto svolgimento della pratica sia stato accertato a posteriori da parte degli organi dell’Ordine nell’esercizio dei suoi poteri sostitutivi (art. 46, comma 2, DPR 115/65) a fronte dell’inerzia del datore di lavoro. Aggiunge la Corte che nel caso di “praticantato di fatto”, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Ordine professionale, che si risolve in un provvedimento costitutivo di status, comprende necessariamente una decisione discrezionale volta ad adeguare la situazione di fatto alla disciplina giuridica del praticantato giornalistico ed a parificare, nei limiti del possibile, la condizione giuridica del “praticante di fatto” a quella del “normale” praticante. Sentenza depositata il 10/05/2000.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

effetti dell'iscrizione d'ufficio del giornalista "di fatto" al registro praticanti
Corte di Cassazione,   1^ Sezione Civile,   10/05/2000,   n.5936

È valida l’iscrizione, con effetto retroattivo, di un giornalista di fatto nel Registro dei Praticanti operata d’ufficio dal competente Consiglio dell’Ordine. La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha riaffermato il principio secondo il quale, nei casi in cui, come quello di specie, sia rinvenibile lo svolgimento “di fatto” del tirocinio giornalistico, e cioè in assenza della comunicazione di inizio pratica effettuata dal direttore della testata, il periodo di praticantato deve ritenersi utilmente svolto ai fini previsti dalla legge professionale (e specificamente ai fini dell’ammissione all’esame da professionista) nonostante l’assenza della previa formale iscrizione nel relativo Registro, qualora l’avvenuto svolgimento della pratica sia stato accertato a posteriori da parte degli organi dell’Ordine nell’esercizio dei suoi poteri sostitutivi (art. 46, comma 2, DPR 115/65) a fronte dell’inerzia del datore di lavoro. Aggiunge la Corte che nel caso di “praticantato di fatto”, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell’Ordine professionale, che si risolve in un provvedimento costitutivo di status, comprende necessariamente una decisione discrezionale volta ad adeguare la situazione di fatto alla disciplina giuridica del praticantato giornalistico ed a parificare, nei limiti del possibile, la condizione giuridica del “praticante di fatto” a quella del “normale” praticante. Sentenza depositata il 10/05/2000.