INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
gestione separata: requisiti per insorgenza obbligo contributivo
Tribunale di Vasto,   Lavoro,   26/01/2007,   n.8

L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inpgi discende – secondo le leggi istitutive di detta Gestione - dal mero svolgimento di attività giornalistica libero-professionale, sia pur contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente. Con tale motivazione, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Vasto ha respinto la domanda di una giornalista volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata INPGI sostenendo di non aver svolto, negli anni 1996 e 1997, attività di lavoro giornalistico e comunque deducendo la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale – accertato lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico in forma autonoma e l’iscrizione all’Albo dei Pubblicisti - ha ritenuto, dunque, la giornalista tenuta ad adempiere al versamento dei contributi in favore della Gestione Separata INPGI in relazione al reddito così prodotto. Il Giudice ha ritenuto, altresì, infondata l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che l’Istituto ha validamente interrotto, nel quinquennio, il decorso del termine prescrizionale. Sentenza depositata il 26/01/2007
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

gestione separata: requisiti per insorgenza obbligo contributivo
Tribunale di Vasto,   Lavoro,   26/01/2007,   n.8

L’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata Inpgi discende – secondo le leggi istitutive di detta Gestione - dal mero svolgimento di attività giornalistica libero-professionale, sia pur contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente. Con tale motivazione, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la Sezione Lavoro del Tribunale di Vasto ha respinto la domanda di una giornalista volta ad accertare l’insussistenza dell’obbligazione contributiva nei confronti della Gestione Separata INPGI sostenendo di non aver svolto, negli anni 1996 e 1997, attività di lavoro giornalistico e comunque deducendo la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale – accertato lo svolgimento di attività di lavoro giornalistico in forma autonoma e l’iscrizione all’Albo dei Pubblicisti - ha ritenuto, dunque, la giornalista tenuta ad adempiere al versamento dei contributi in favore della Gestione Separata INPGI in relazione al reddito così prodotto. Il Giudice ha ritenuto, altresì, infondata l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, rilevando che l’Istituto ha validamente interrotto, nel quinquennio, il decorso del termine prescrizionale. Sentenza depositata il 26/01/2007