INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
e' attenuato il vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/02/2005,   n.2352

Il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico va inteso in senso attenuato rispetto al concetto tradizionale, stante la natura intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da autonomia e creatività. Fondamentale diventa la sistematica inserzione dell’opera professionale nell’organizzazione unitaria dell’impresa ovvero la stabile messa a disposizione delle energie lavorative nel quadro delle direttive imprenditoriali, mentre una certa autonomia e libertà di orari o di presenza non costituiscono elementi impeditivi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Muovendo da tale principio giurisprudenziale e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Europa TV 2000 (emittente televisiva del Lazio), riconoscendo la natura subordinata (e quindi l’obbligo di contribuzione all’Inpgi) dell’attività lavorativa di una giornalista, la quale, con mansioni di redattrice ordinaria, ha curato la raccolta di notizie e la realizzazione di servizi, anche in esterna, per il TG nonché la lettura dello stesso. La continuità dell’impegno lavorativo, svolto essenzialmente in redazione e a stretto contatto con i colleghi con cui divideva il lavoro, il coordinamento con i soggetti a lei sovraordinati per concordare contenuti, durata, modalità di esecuzione e montaggio dei servizi, l’utilizzazione delle strutture messe a disposizione dall’azienda sono gli elementi che hanno consentito al Giudice di ritenere, nella specie, provata la natura subordinata dell’attività svolta. Sentenza depositata il 08/02/2005
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

e' attenuato il vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/02/2005,   n.2352

Il vincolo della subordinazione nel lavoro giornalistico va inteso in senso attenuato rispetto al concetto tradizionale, stante la natura intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da autonomia e creatività. Fondamentale diventa la sistematica inserzione dell’opera professionale nell’organizzazione unitaria dell’impresa ovvero la stabile messa a disposizione delle energie lavorative nel quadro delle direttive imprenditoriali, mentre una certa autonomia e libertà di orari o di presenza non costituiscono elementi impeditivi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Muovendo da tale principio giurisprudenziale e dalla valutazione delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Europa TV 2000 (emittente televisiva del Lazio), riconoscendo la natura subordinata (e quindi l’obbligo di contribuzione all’Inpgi) dell’attività lavorativa di una giornalista, la quale, con mansioni di redattrice ordinaria, ha curato la raccolta di notizie e la realizzazione di servizi, anche in esterna, per il TG nonché la lettura dello stesso. La continuità dell’impegno lavorativo, svolto essenzialmente in redazione e a stretto contatto con i colleghi con cui divideva il lavoro, il coordinamento con i soggetti a lei sovraordinati per concordare contenuti, durata, modalità di esecuzione e montaggio dei servizi, l’utilizzazione delle strutture messe a disposizione dall’azienda sono gli elementi che hanno consentito al Giudice di ritenere, nella specie, provata la natura subordinata dell’attività svolta. Sentenza depositata il 08/02/2005