INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
subordinazione e lavoro giornalistico: nomem iuris e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro
Tribunale di Roma,   Lavoro,   26/10/2006,   n.18514

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti espressa nel contratto ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa determinante il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto. Muovendo da tale principio giurisprudenziale, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società ECOMONDPRESS COM a r.l. (editrice laziale della rivista specializzata in materia cinematografica Acting News) ed ha riconosciuto l’obbligazione contributiva in favore dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista pubblicista regolata formalmente da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Giudice ha ritenuto provata la subordinazione stante la continuità ed esclusività dell’apporto lavorativo, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale (tale dovendosi intendere l’affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del giornalista) e l’assoggettamento al potere di coordinamento dei soggetti sovraordinati. L’esercizio di siffatto potere è stato dal Giudice valutato in relazione alla specificità dell’incarico conferito, ritenendo che in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali ed in controlli sulle modalità esecutive dell’attività lavorativa. Sentenza depositata il 26/10/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

subordinazione e lavoro giornalistico: nomem iuris e concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro
Tribunale di Roma,   Lavoro,   26/10/2006,   n.18514

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà delle parti espressa nel contratto ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diventando viceversa determinante il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto. Muovendo da tale principio giurisprudenziale, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Società ECOMONDPRESS COM a r.l. (editrice laziale della rivista specializzata in materia cinematografica Acting News) ed ha riconosciuto l’obbligazione contributiva in favore dell’INPGI per l’attività lavorativa svolta da un giornalista pubblicista regolata formalmente da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Giudice ha ritenuto provata la subordinazione stante la continuità ed esclusività dell’apporto lavorativo, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale (tale dovendosi intendere l’affidamento del datore di lavoro sulla permanenza della disponibilità del giornalista) e l’assoggettamento al potere di coordinamento dei soggetti sovraordinati. L’esercizio di siffatto potere è stato dal Giudice valutato in relazione alla specificità dell’incarico conferito, ritenendo che in caso di prestazioni di contenuto intellettuale e creativo (quali quelle di giornalista) non si può pretendere un esercizio di un potere gerarchico che si manifesti in direttive di volta in volta preordinate alle mutevoli esigenze aziendali ed in controlli sulle modalità esecutive dell’attività lavorativa. Sentenza depositata il 26/10/2006