INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
chi e' Collaboratore fisso secondo la cassazione
Corte di Cassazione,   Lavoro,   09/09/2004,   n.18167

Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. La Corte ha affermato che deve ritenersi collaboratore fisso, colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Sentenza depositata il 9/09/04
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

chi e' Collaboratore fisso secondo la cassazione
Corte di Cassazione,   Lavoro,   09/09/2004,   n.18167

Con la sentenza in commento, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. La Corte ha affermato che deve ritenersi collaboratore fisso, colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la “copertura” di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Sentenza depositata il 9/09/04