INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
inpgi-edizioni conde' nast spa
Tribunale di Roma,   Lavoro,   26/10/2006,   n.18580

In occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, l’indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento al dettato dell’art. 12, comma primo, L. 153/69 (come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 314/97 ), in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile – al di là del rapporto di stretta corrispettività - tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Così motivando la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. Conde.nast (editrice di n. 13 periodici tematici), confermando l’obbligo contributivo della società in merito agli importi erogati a giornalisti dipendenti in occasione della cessazione del rapporto, ancorché qualificati dall’azienda rispettivamente come risarcimento indennità di preavviso e incentivazione all’esodo. Le somme titolate “risarcimento indennità di preavviso” sono state ritenute assoggettabili a contribuzione stante l’inesistenza del danno e, conseguentemente, di obblighi risarcitori in capo alla società; le somme inoltre sono risultate in connessione con l’intercorso rapporto di lavoro e non rientranti in una delle voci tassativamente escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 L. 153/69. E’ stata, inoltre, negata la natura di incentivazione all’esodo delle ulteriori somme erogate in sede transattiva in considerazione dell’avvenuta corresponsione delle stesse successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e dell’espresso riferimento, nell’atto transattivo, a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro. Sentenza depositata il 26/10/06
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

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Tribunale di Roma,   Lavoro,   26/10/2006,   n.18580

In occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, l’indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento al dettato dell’art. 12, comma primo, L. 153/69 (come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 314/97 ), in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile – al di là del rapporto di stretta corrispettività - tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione. Così motivando la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. Conde.nast (editrice di n. 13 periodici tematici), confermando l’obbligo contributivo della società in merito agli importi erogati a giornalisti dipendenti in occasione della cessazione del rapporto, ancorché qualificati dall’azienda rispettivamente come risarcimento indennità di preavviso e incentivazione all’esodo. Le somme titolate “risarcimento indennità di preavviso” sono state ritenute assoggettabili a contribuzione stante l’inesistenza del danno e, conseguentemente, di obblighi risarcitori in capo alla società; le somme inoltre sono risultate in connessione con l’intercorso rapporto di lavoro e non rientranti in una delle voci tassativamente escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12 L. 153/69. E’ stata, inoltre, negata la natura di incentivazione all’esodo delle ulteriori somme erogate in sede transattiva in considerazione dell’avvenuta corresponsione delle stesse successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e dell’espresso riferimento, nell’atto transattivo, a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro. Sentenza depositata il 26/10/06