INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalismo su internet: il portale on-line e' mezzo di diffusione di notizie pari al cartaceo
Tribunale di Roma,   Lavoro,   14/09/2004,   n.15389

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line “Caltanet.it” con riguardo alla informazione contenuta nei canali telematici del “portale”. Ha motivato, infatti, il Giudice che il formato elettronico e non cartaceo degli elaborati non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro giornalistico. Il “portale” on-line non è altro che uno strumento ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l’altro, delle notizie, nell’evoluzione di una professione che, seppure esercitata con mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente la stessa. L’attività giornalistica svolta per un giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cartacea; differenze relative al mezzo di distribuzione o diffusione, che non provano l’attività stessa delle sue caratteristiche essenziali. Secondo giurisprudenza consolidata – infatti – gli elementi fondamentali che contraddistinguono l’attività giornalistica sono: la raccolta, il commento e la elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione, con qualunque mezzo avvenga la diffusione. Sentenza depositata il 14/09/04
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalismo su internet: il portale on-line e' mezzo di diffusione di notizie pari al cartaceo
Tribunale di Roma,   Lavoro,   14/09/2004,   n.15389

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line “Caltanet.it” con riguardo alla informazione contenuta nei canali telematici del “portale”. Ha motivato, infatti, il Giudice che il formato elettronico e non cartaceo degli elaborati non è di ostacolo alla configurazione di un rapporto di lavoro giornalistico. Il “portale” on-line non è altro che uno strumento ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l’altro, delle notizie, nell’evoluzione di una professione che, seppure esercitata con mezzi e modi diversi, resta sostanzialmente la stessa. L’attività giornalistica svolta per un giornale multimediale, quindi, presenta differenze rispetto alla testata cartacea; differenze relative al mezzo di distribuzione o diffusione, che non provano l’attività stessa delle sue caratteristiche essenziali. Secondo giurisprudenza consolidata – infatti – gli elementi fondamentali che contraddistinguono l’attività giornalistica sono: la raccolta, il commento e la elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione, con qualunque mezzo avvenga la diffusione. Sentenza depositata il 14/09/04