INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Tassativita' delle voci escluse dalla retribuzione imponibile
Tribunale di Roma,   Lavoro,   12/09/2006,   n.15702

Ai sensi dell’art. 12, L. 153/69 si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro; possono, dunque, ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, solo le voci tassativamente indicate nel secondo comma di detto articolo. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, ai fini dell’esclusione dall’obbligo contributivo, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che siano rigorosamente provati sia il nesso di causalità che la corrispondenza quantitativa tra la somma versata dal datore di lavoro e le spese sopportate dal dipendente per l’esecuzione o in occasione del lavoro (e della variazione temporanea di sede), mentre nel dubbio, ove detta erogazione sia forfetaria ed abbia i caratteri di obbligatorietà e continuità, vale relativamente ad essa la presunzione di onerosità operante nel rapporto di lavoro ed intesa a ricomprendere nella retribuzione, con conseguente assoggettamento a contribuzione, ogni elemento patrimoniale di incerta natura che presenti i menzionati caratteri. Richiamando tali principi la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Italia Oggi s.p.A. , confermando l’obbligo contributivo in merito ad importi erogati a titolo di indennità di trasferta in quanto corrisposti in maniera costante per un numero forfettario di giornate, non coincidenti con la effettuazione di trasferta. Sentenza depositata il 12.09.2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Tassativita' delle voci escluse dalla retribuzione imponibile
Tribunale di Roma,   Lavoro,   12/09/2006,   n.15702

Ai sensi dell’art. 12, L. 153/69 si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro; possono, dunque, ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, solo le voci tassativamente indicate nel secondo comma di detto articolo. Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, ai fini dell’esclusione dall’obbligo contributivo, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede che siano rigorosamente provati sia il nesso di causalità che la corrispondenza quantitativa tra la somma versata dal datore di lavoro e le spese sopportate dal dipendente per l’esecuzione o in occasione del lavoro (e della variazione temporanea di sede), mentre nel dubbio, ove detta erogazione sia forfetaria ed abbia i caratteri di obbligatorietà e continuità, vale relativamente ad essa la presunzione di onerosità operante nel rapporto di lavoro ed intesa a ricomprendere nella retribuzione, con conseguente assoggettamento a contribuzione, ogni elemento patrimoniale di incerta natura che presenti i menzionati caratteri. Richiamando tali principi la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Italia Oggi s.p.A. , confermando l’obbligo contributivo in merito ad importi erogati a titolo di indennità di trasferta in quanto corrisposti in maniera costante per un numero forfettario di giornate, non coincidenti con la effettuazione di trasferta. Sentenza depositata il 12.09.2006