INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
differenze tra trasferta e trasferimento ai fini della determinazione della retribuzione imponibile
Tribunale di Roma,   Lavoro,   14/03/2005,   n.4708

La trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Essa si distingue dunque, dal trasferimento, il quale presuppone, invece, un mutamento definitivo del luogo di lavoro e comporta che l’attività sia espletata fuori sede, come oggetto di obbligazione primaria ed autonoma del dipendente, con proporzionale pattuizione del compenso. Di conseguenza, ai fini contributivi, l’indennità di trasferimento si distingue (in quanto integralmente assoggettabile a contribuzione) dall’indennità di trasferta, e ciò in considerazione della natura retributiva di tale attribuzione economica, funzionalmente diretta ad adeguare la retribuzione, sia pure una tantum, ai maggiori oneri del lavoratore e della sua famiglia connessi alla variazione definitiva del luogo di lavoro. Applicando tali principi (e ravvisando quindi gli estremi del trasferimento) il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sole 24 Ore S.p.A. confermando l’obbligo contributivo su somme corrisposte a titolo di rimborso spese, ai canoni di locazione riferiti agli immobili utilizzati dai giornalisti corrispondenti all’estero, e di ulteriori spese effettuate dal giornalista nella “nuova residenza”. Sentenza depositata il 14.03.2005
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

differenze tra trasferta e trasferimento ai fini della determinazione della retribuzione imponibile
Tribunale di Roma,   Lavoro,   14/03/2005,   n.4708

La trasferta postula la predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Essa si distingue dunque, dal trasferimento, il quale presuppone, invece, un mutamento definitivo del luogo di lavoro e comporta che l’attività sia espletata fuori sede, come oggetto di obbligazione primaria ed autonoma del dipendente, con proporzionale pattuizione del compenso. Di conseguenza, ai fini contributivi, l’indennità di trasferimento si distingue (in quanto integralmente assoggettabile a contribuzione) dall’indennità di trasferta, e ciò in considerazione della natura retributiva di tale attribuzione economica, funzionalmente diretta ad adeguare la retribuzione, sia pure una tantum, ai maggiori oneri del lavoratore e della sua famiglia connessi alla variazione definitiva del luogo di lavoro. Applicando tali principi (e ravvisando quindi gli estremi del trasferimento) il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sole 24 Ore S.p.A. confermando l’obbligo contributivo su somme corrisposte a titolo di rimborso spese, ai canoni di locazione riferiti agli immobili utilizzati dai giornalisti corrispondenti all’estero, e di ulteriori spese effettuate dal giornalista nella “nuova residenza”. Sentenza depositata il 14.03.2005