INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
autonomia dell'inpgi e sistema sanzionatorio
Consiglio di Stato,   Sesta,   12/05/2004,   n.3005

Il potere dell’INPGI di determinare in autonomia sanzioni e condono trae fondamento da più norme di legge (Decreto di privatizzazione e Legge n.140 del 1997) ed è stato conferito all’Istituto per il conseguimento effettivo della finalità specificamente indicata dal legislatore, che è quella di realizzare la parità del bilancio. Così motivando, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR del Lazio, ritenendo condivisibili le tesi dell’Istituto in ordine al potere di determinare in autonomia le sanzioni connesse all’inadempimento degli obblighi contributivi e i provvedimenti di condono. Il Consiglio di Stato ha affermato che – proprio in ragione dell’autonomia legislativamente prevista – l’INPGI, nel determinare il proprio regime sanzionatorio, incontra un unico limite che è quello di valutare complessivamente quali siano le risorse disponibili e le spese da sostenere, senza tuttavia prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi. In tale prospettiva, viene quindi ricondotto al suo vero significato anche il principio di “coordinamento” contenuto nell’art.76 della citata Legge Finanziaria 2001. Sentenza depositata il 12 maggio 2004
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

autonomia dell'inpgi e sistema sanzionatorio
Consiglio di Stato,   Sesta,   12/05/2004,   n.3005

Il potere dell’INPGI di determinare in autonomia sanzioni e condono trae fondamento da più norme di legge (Decreto di privatizzazione e Legge n.140 del 1997) ed è stato conferito all’Istituto per il conseguimento effettivo della finalità specificamente indicata dal legislatore, che è quella di realizzare la parità del bilancio. Così motivando, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR del Lazio, ritenendo condivisibili le tesi dell’Istituto in ordine al potere di determinare in autonomia le sanzioni connesse all’inadempimento degli obblighi contributivi e i provvedimenti di condono. Il Consiglio di Stato ha affermato che – proprio in ragione dell’autonomia legislativamente prevista – l’INPGI, nel determinare il proprio regime sanzionatorio, incontra un unico limite che è quello di valutare complessivamente quali siano le risorse disponibili e le spese da sostenere, senza tuttavia prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi. In tale prospettiva, viene quindi ricondotto al suo vero significato anche il principio di “coordinamento” contenuto nell’art.76 della citata Legge Finanziaria 2001. Sentenza depositata il 12 maggio 2004