INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
La figura del direttore responsabile secondo la cassazione
Corte di Cassazione,   Lavoro,   09/07/2001,   n.9307

In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale,la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicchè è dirigente, ai sensi dell’art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall’assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l’attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all’editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d’assunzione, l’editore si fosse riservato il controllo dell’indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale. Sentenza depositata il 09/07/2001
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

La figura del direttore responsabile secondo la cassazione
Corte di Cassazione,   Lavoro,   09/07/2001,   n.9307

In mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale,la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicchè è dirigente, ai sensi dell’art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall’assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l’attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all’editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d’assunzione, l’editore si fosse riservato il controllo dell’indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale. Sentenza depositata il 09/07/2001