INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione: e' esclusa la buona fede del datore di lavoro per i contributi non versati all'inpgi
Corte di Cassazione,   Lavoro,   19/10/2007,   n.21957

L’art. 1189 c.c. relativo al pagamento in buona fede al creditore apparente, presuppone l’errore scusabile: non può pertanto essere invocato (al fine di evitare il pagamento delle sanzioni) dal datore di lavoro che abbia adibito ad attività giornalistica un proprio dipendente (successivamente riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine come giornalista praticante proprio per tale attività) ed abbia nel contempo versato i contributi all’INPS anziché all’INPGI; in tal caso, infatti, il datore di lavoro, non può sostenere di ignorare il reale contenuto del rapporto e del conseguente obbligo contributivo. Con tale statuizione la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, ha respinto il ricorso proposto da Il Giornale di Sicilia avverso la sentenza resa in grado di Appello che aveva respinto la opposizione a decreto ingiuntivo della società avente ad oggetto gli effetti della iscrizione retroattiva al registro dei praticanti di una giornalista dipendente assunta come pubblicista ed il cui versamento contributivo era stato effettuato all’INPS. Sentenza depositata il 19.10.2007
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione: e' esclusa la buona fede del datore di lavoro per i contributi non versati all'inpgi
Corte di Cassazione,   Lavoro,   19/10/2007,   n.21957

L’art. 1189 c.c. relativo al pagamento in buona fede al creditore apparente, presuppone l’errore scusabile: non può pertanto essere invocato (al fine di evitare il pagamento delle sanzioni) dal datore di lavoro che abbia adibito ad attività giornalistica un proprio dipendente (successivamente riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine come giornalista praticante proprio per tale attività) ed abbia nel contempo versato i contributi all’INPS anziché all’INPGI; in tal caso, infatti, il datore di lavoro, non può sostenere di ignorare il reale contenuto del rapporto e del conseguente obbligo contributivo. Con tale statuizione la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, ha respinto il ricorso proposto da Il Giornale di Sicilia avverso la sentenza resa in grado di Appello che aveva respinto la opposizione a decreto ingiuntivo della società avente ad oggetto gli effetti della iscrizione retroattiva al registro dei praticanti di una giornalista dipendente assunta come pubblicista ed il cui versamento contributivo era stato effettuato all’INPS. Sentenza depositata il 19.10.2007