INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
dal 2006 anche le pensioni inpgi sono pignorabili nei limiti di legge
Corte Costituzionale,     04/07/2006,   n.256

Non sussiste differenza tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. A tale principio -già affermato in precedenti sentenze (sent. n.506/2002 e n.444/2005) con riferimento alle pensioni erogate dall’Inps e dalla Cassa Nazionale del Notariato)- è stata data attuazione, con la sentenza in commento, anche con riferimento alla pensione erogata dall’INPGI. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della L.n.1122/1955 nella parte in cui esclude la pignorabilità (per ogni tipologia di credito) dell’intero ammontare della pensione erogata dall’INPGI, anziché prevedere l’impignorabilità -con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati- della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La Corte, già in passato, con la sentenza n.209 del 1984, aveva ritenuto che i crediti aventi natura alimentare dovessero essere tutelati, ai sensi dell’art.3 della Costituzione, nei confronti dei trattamenti pensionistici relativi a tutte le categorie di lavoratori (quindi anche dei giornalisti). Con le sentenze richiamate, tale principio è stato esteso con riferimento ad ogni tipologia di credito, non rilevando ai fini di una eventuale differenziazione nemmeno la circostanza che l’INPGI è ente privatizzato. Sentenza depositata il 04/07/2006
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

dal 2006 anche le pensioni inpgi sono pignorabili nei limiti di legge
Corte Costituzionale,     04/07/2006,   n.256

Non sussiste differenza tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata. A tale principio -già affermato in precedenti sentenze (sent. n.506/2002 e n.444/2005) con riferimento alle pensioni erogate dall’Inps e dalla Cassa Nazionale del Notariato)- è stata data attuazione, con la sentenza in commento, anche con riferimento alla pensione erogata dall’INPGI. La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della L.n.1122/1955 nella parte in cui esclude la pignorabilità (per ogni tipologia di credito) dell’intero ammontare della pensione erogata dall’INPGI, anziché prevedere l’impignorabilità -con le eccezioni previste dalla legge per i crediti qualificati- della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La Corte, già in passato, con la sentenza n.209 del 1984, aveva ritenuto che i crediti aventi natura alimentare dovessero essere tutelati, ai sensi dell’art.3 della Costituzione, nei confronti dei trattamenti pensionistici relativi a tutte le categorie di lavoratori (quindi anche dei giornalisti). Con le sentenze richiamate, tale principio è stato esteso con riferimento ad ogni tipologia di credito, non rilevando ai fini di una eventuale differenziazione nemmeno la circostanza che l’INPGI è ente privatizzato. Sentenza depositata il 04/07/2006