INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalisti dipendenti delle regioni: vanno iscritti all'inpgi se svolgono attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Lavoro,   06/06/2007,   n.11123

Il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art. 117 Cost., in materia di comunicazione istituzionale, non impedisce di ritenere applicabile la disciplina statale relativa alle attività d’informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 150/2000), in quanto la potestà legislativa Regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale. Premesso tale principio, la Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, ha riconosciuto l’obbligo di iscrivere all’Inpgi i dipendenti della Regione Sardegna che avevano svolto di fatto mansioni giornalistiche, pur non essendo inquadrati come tali e non trovando applicazione al rapporto il contratto di lavoro giornalistico. Infatti, la L. n. 388/2000 (art.76), nel ridefinire l’ambito della tutela assicurativa Inpgi, ha affermato che nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non più (come in precedenza con il D. Lgs. 503/92) la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2001 è, dunque, conferita all’Inpgi per legge la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi, alla sola condizione che l’attività espletata sia di natura giornalistica. Tale prospettazione –ritiene il Giudice – trova, peraltro, conferma da parte del Ministero del Lavoro che, con circolare del 24.09.2003, ha ritenuto che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi. Sentenza depositata in cancelleria in data 06/06/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalisti dipendenti delle regioni: vanno iscritti all'inpgi se svolgono attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Lavoro,   06/06/2007,   n.11123

Il mancato esercizio della potestà normativa regionale ex art. 117 Cost., in materia di comunicazione istituzionale, non impedisce di ritenere applicabile la disciplina statale relativa alle attività d’informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n. 150/2000), in quanto la potestà legislativa Regionale non è idonea ad incidere sulle finalità di informazione prefissate dalla normativa statale. Premesso tale principio, la Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, ha riconosciuto l’obbligo di iscrivere all’Inpgi i dipendenti della Regione Sardegna che avevano svolto di fatto mansioni giornalistiche, pur non essendo inquadrati come tali e non trovando applicazione al rapporto il contratto di lavoro giornalistico. Infatti, la L. n. 388/2000 (art.76), nel ridefinire l’ambito della tutela assicurativa Inpgi, ha affermato che nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non più (come in precedenza con il D. Lgs. 503/92) la contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2001 è, dunque, conferita all’Inpgi per legge la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi, alla sola condizione che l’attività espletata sia di natura giornalistica. Tale prospettazione –ritiene il Giudice – trova, peraltro, conferma da parte del Ministero del Lavoro che, con circolare del 24.09.2003, ha ritenuto che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi. Sentenza depositata in cancelleria in data 06/06/2007.