INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ulteriore conferma della cassazione dell'autonomia dell'inpgi in tema di sanzioni
Corte di Cassazione,   Lavoro,   16/10/2007,   n.21612

Al ricorso proposto dalla società cooperativa Mediatel a r.l. (editrice de “L’Indipendente”) che rivendicava l’applicazione da parte dell’INPGI del sistema sanzionatorio previsto per gli enti previdenziali pubblici dalla L.n.388/2000. sulla base di quanto affermato nella sentenza n.6680/2002, la Sezione Lavoro della Cassazione ha replicato di aver cambiato indirizzo al riguardo. La Corte ha affermato di condividere il principio, già espresso nella sentenza n.11023 del 12/5/06 da altro Collegio della medesima Sezione Lavoro, secondo cui nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, privatizzato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della L.23 dicembre 2000 n.388 non si applica automaticamente, poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive -da assoggettare ad approvazione ministeriale-, pur avendo l’Istituto l’obbligo di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Sentenza depositata il 16/10/2007
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ulteriore conferma della cassazione dell'autonomia dell'inpgi in tema di sanzioni
Corte di Cassazione,   Lavoro,   16/10/2007,   n.21612

Al ricorso proposto dalla società cooperativa Mediatel a r.l. (editrice de “L’Indipendente”) che rivendicava l’applicazione da parte dell’INPGI del sistema sanzionatorio previsto per gli enti previdenziali pubblici dalla L.n.388/2000. sulla base di quanto affermato nella sentenza n.6680/2002, la Sezione Lavoro della Cassazione ha replicato di aver cambiato indirizzo al riguardo. La Corte ha affermato di condividere il principio, già espresso nella sentenza n.11023 del 12/5/06 da altro Collegio della medesima Sezione Lavoro, secondo cui nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, privatizzato ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n.509, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della L.23 dicembre 2000 n.388 non si applica automaticamente, poiché l’Istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive -da assoggettare ad approvazione ministeriale-, pur avendo l’Istituto l’obbligo di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Sentenza depositata il 16/10/2007