LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
e' illegittimo il dispositivo di controllo a distanza del lavoratore senza accordo sindacale
Corte di Cassazione,   Lavoro,   17/07/2007,   n.15892

È illegittimo installare apparecchiature che consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (quale un dispositivo che rilevi l’orario di entrata o uscita dal luogo di lavoro) qualora non sussista un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Sulla base di tale principio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità dell’installazione di un sistema di controllo delle entrate ed uscite di un dipendente, connesso alla sbarra di ingresso del garage, con conseguente impossibilità di porre a fondamento dell’intimato licenziamento i risultati di detto controllo. La Corte ha, quindi, ritenuto illegittimo il licenziamento e – richiamando l’art. 4 Legge 300/70 – ha ribadito il principio secondo il quale la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria all’organizzazione di produzione, non può trovare esasperazione nell’uso di apparecchi ed impianti che rendano possibile il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Solo esigenze di sicurezza sul lavoro o necessità organizzative possono richiedere l’installazione di congegni ed apparecchiature, dai quali indirettamente possa derivare un siffatto controllo; ed – anche in tal caso - sempre che sia oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in difetto, di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Sentenza del 17/07/2007.
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

e' illegittimo il dispositivo di controllo a distanza del lavoratore senza accordo sindacale
Corte di Cassazione,   Lavoro,   17/07/2007,   n.15892

È illegittimo installare apparecchiature che consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (quale un dispositivo che rilevi l’orario di entrata o uscita dal luogo di lavoro) qualora non sussista un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Sulla base di tale principio, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità dell’installazione di un sistema di controllo delle entrate ed uscite di un dipendente, connesso alla sbarra di ingresso del garage, con conseguente impossibilità di porre a fondamento dell’intimato licenziamento i risultati di detto controllo. La Corte ha, quindi, ritenuto illegittimo il licenziamento e – richiamando l’art. 4 Legge 300/70 – ha ribadito il principio secondo il quale la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria all’organizzazione di produzione, non può trovare esasperazione nell’uso di apparecchi ed impianti che rendano possibile il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Solo esigenze di sicurezza sul lavoro o necessità organizzative possono richiedere l’installazione di congegni ed apparecchiature, dai quali indirettamente possa derivare un siffatto controllo; ed – anche in tal caso - sempre che sia oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in difetto, di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Sentenza del 17/07/2007.