LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
contributi dovuti sulla retribuzione intera se il contratto part-time e' nullo
Corte di Cassazione,   Sezioni unite,   05/07/2004,   n.12269

Deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma. Tale principio è stato enunciato dalle sezioni Unite della Cassazione, la quale, ponendo fine ad una annosa “querelle”, ha motivato tenendo conto che il sistema contributivo regolato dall’art.5, comma quinto, D.L. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi (ed in particolare dall’osservanza dei prescritti requisiti formali), tenendo conto altresì che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse l’osservanza di prescrizioni di legge in un contratto e nel contempo consentendo, di avvalersi del beneficio di versare una retribuzione (e contribuzione) ridotta anche a chi si sottrae a dette prescrizioni, agevoli di fatto forme di lavoro irregolare Sentenza depositata il 05/07/2004
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

contributi dovuti sulla retribuzione intera se il contratto part-time e' nullo
Corte di Cassazione,   Sezioni unite,   05/07/2004,   n.12269

Deve applicarsi il regime ordinario di contribuzione nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma. Tale principio è stato enunciato dalle sezioni Unite della Cassazione, la quale, ponendo fine ad una annosa “querelle”, ha motivato tenendo conto che il sistema contributivo regolato dall’art.5, comma quinto, D.L. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi (ed in particolare dall’osservanza dei prescritti requisiti formali), tenendo conto altresì che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse l’osservanza di prescrizioni di legge in un contratto e nel contempo consentendo, di avvalersi del beneficio di versare una retribuzione (e contribuzione) ridotta anche a chi si sottrae a dette prescrizioni, agevoli di fatto forme di lavoro irregolare Sentenza depositata il 05/07/2004