INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalismo on line e retrodatazione
Tribunale di Roma,   lavoro,   09/10/2007,   n.17372

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla S.p.A. Tiscali (a cui è riconducibile l’omonimo portale internet) condividendo le tesi dell’Inpgi in ordine al giornalismo on-line ed in materia di retrodatazione e confermando pertanto il credito contributivo fatto valere dall’Istituto con riferimento a dieci giornalisti dipendenti. Il Tribunale, assunta la prova testimoniale dedotta dall’Istituto Previdenziale e valutate positivamente le ulteriori prove documentali, anch’esse prodotte dall’Istituto, ha ritenuto che fosse di natura giornalistica l’attività svolta dai dipendenti in questione e che, dunque, fosse operante presso Tiscali una vera e propria redazione giornalistica, essendo irrilevante la non rispondenza della stessa ai requisiti dimensionali di cui all’art. 34 della Legge Professionale n. 63/1969. Quanto alla retrodatazione, è stato condiviso il principio dell’efficacia ex tunc della delibera assunta d’ufficio dall’Ordine dei Giornalisti a fronte del diniego del datore di lavoro di rilasciare il certificato di compiuta pratica. In particolare, il Giudice ha motivato l’efficacia retroattiva della delibera di iscrizione con l’esigenza dell’ordinamento di impedire che il lavoratore subisca, anche sotto il profilo previdenziale, gli effetti negativi di una condotta omissiva datoriale. Sentenza depositata in cancelleria in data 09/10/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalismo on line e retrodatazione
Tribunale di Roma,   lavoro,   09/10/2007,   n.17372

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla S.p.A. Tiscali (a cui è riconducibile l’omonimo portale internet) condividendo le tesi dell’Inpgi in ordine al giornalismo on-line ed in materia di retrodatazione e confermando pertanto il credito contributivo fatto valere dall’Istituto con riferimento a dieci giornalisti dipendenti. Il Tribunale, assunta la prova testimoniale dedotta dall’Istituto Previdenziale e valutate positivamente le ulteriori prove documentali, anch’esse prodotte dall’Istituto, ha ritenuto che fosse di natura giornalistica l’attività svolta dai dipendenti in questione e che, dunque, fosse operante presso Tiscali una vera e propria redazione giornalistica, essendo irrilevante la non rispondenza della stessa ai requisiti dimensionali di cui all’art. 34 della Legge Professionale n. 63/1969. Quanto alla retrodatazione, è stato condiviso il principio dell’efficacia ex tunc della delibera assunta d’ufficio dall’Ordine dei Giornalisti a fronte del diniego del datore di lavoro di rilasciare il certificato di compiuta pratica. In particolare, il Giudice ha motivato l’efficacia retroattiva della delibera di iscrizione con l’esigenza dell’ordinamento di impedire che il lavoratore subisca, anche sotto il profilo previdenziale, gli effetti negativi di una condotta omissiva datoriale. Sentenza depositata in cancelleria in data 09/10/2007.