INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il tribunale segue l'orientamento della cassazione su subordinazione e retrodatazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   25/05/2007,   n.10283

Premesso che, con riferimento al lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione è attenuato dal carattere eminentemente intellettuale e creativo della prestazione, ai fini della qualificazione di una prestazione come autonoma o subordinata è imprescindibile esaminare l’aspetto relativo all’inserimento continuativo e organico della prestazione stessa nell’ambito dell’impresa editoriale. Recependo detto orientamento della Cassazione, il Tribunale di Roma ha confermato la pretesa contributiva fatta valere dall’INPGI nei confronti della EUROTELEVISION SpA essendo stata provata nei rapporti di lavoro dedotti in giudizio la continuità della prestazione, la disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile, l’inserimento organico delle prestazioni così rese nell’attività dell’impresa. Anche sulla questione relativa all’efficacia dei provvedimenti di “retrodatazione”, il Tribunale ha ritenuto decisivo il principio recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20080 del 2006), in forza del quale l’INPGI, in quanto tenuto ad estendere ex lege la gestione delle forme di previdenza obbligatorie ai praticanti ed in quanto estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, in presenza di una delibera di iscrizione – anche d’ufficio – al Registro dei praticanti non è tenuto a provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’editore. E’ semmai l’editore a doverne dimostrare la fittizietà, o comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale. Sentenza depositata in data 25/05/2007
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il tribunale segue l'orientamento della cassazione su subordinazione e retrodatazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   25/05/2007,   n.10283

Premesso che, con riferimento al lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione è attenuato dal carattere eminentemente intellettuale e creativo della prestazione, ai fini della qualificazione di una prestazione come autonoma o subordinata è imprescindibile esaminare l’aspetto relativo all’inserimento continuativo e organico della prestazione stessa nell’ambito dell’impresa editoriale. Recependo detto orientamento della Cassazione, il Tribunale di Roma ha confermato la pretesa contributiva fatta valere dall’INPGI nei confronti della EUROTELEVISION SpA essendo stata provata nei rapporti di lavoro dedotti in giudizio la continuità della prestazione, la disponibilità ad eseguire le istruzioni date dal responsabile, l’inserimento organico delle prestazioni così rese nell’attività dell’impresa. Anche sulla questione relativa all’efficacia dei provvedimenti di “retrodatazione”, il Tribunale ha ritenuto decisivo il principio recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 20080 del 2006), in forza del quale l’INPGI, in quanto tenuto ad estendere ex lege la gestione delle forme di previdenza obbligatorie ai praticanti ed in quanto estraneo al rapporto contrattuale interpersonale, in presenza di una delibera di iscrizione – anche d’ufficio – al Registro dei praticanti non è tenuto a provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’editore. E’ semmai l’editore a doverne dimostrare la fittizietà, o comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale. Sentenza depositata in data 25/05/2007