INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
contratti a termine: illegittimi se la causale è generica e non copre la durata del contratto
Tribunale di Venezia,   Lavoro,   06/11/2007,   n.ordinanza

La Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto nei confronti de IL GAZZETTINO da un giornalista che chiedeva il ripristino del rapporto lavorativo, come subordinato, sul presupposto dell’invalidità dell’apposizione del termine ad una serie di contratti con cui l’editore aveva regolato il rapporto dal maggio del 1999. Il primo profilo d’interesse dell’ordinanza riguarda l’ammissibilità della tutela d’urgenza riconosciuta non solo con riferimento al danno subito dal giornalista sul piano strettamente economico, ma anche tenendo conto del danno all’integrità personale e all’immagine professionale, che scaturisce comunque dalla cessazione di un rapporto di lavoro non correttamente gestito. Il secondo aspetto d’interesse riguarda invece la legittimità del termine apposto a un contratto stipulato per sostituzione di dipendenti in ferie. In tal caso, secondo Giurisprudenza formatasi sul D.Lgs.368/01, è necessario che nel contratto di assunzione a termine siano indicati nominativamente tutti i lavoratori assenti per ferie da sostituire ed i singoli periodi. Nel caso di specie, mancando nel contratto tali specificazioni e, soprattutto, non essendo stata riscontrata nei fatti l’effettiva e totale rispondenza del presupposto per l’apposizione del termine, quest’ultimo è stato ritenuto privo di effetti, con conseguente trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ordinanza ex art. 700, depositata il 6/11/2007
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

contratti a termine: illegittimi se la causale è generica e non copre la durata del contratto
Tribunale di Venezia,   Lavoro,   06/11/2007,   n.ordinanza

La Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso d’urgenza proposto nei confronti de IL GAZZETTINO da un giornalista che chiedeva il ripristino del rapporto lavorativo, come subordinato, sul presupposto dell’invalidità dell’apposizione del termine ad una serie di contratti con cui l’editore aveva regolato il rapporto dal maggio del 1999. Il primo profilo d’interesse dell’ordinanza riguarda l’ammissibilità della tutela d’urgenza riconosciuta non solo con riferimento al danno subito dal giornalista sul piano strettamente economico, ma anche tenendo conto del danno all’integrità personale e all’immagine professionale, che scaturisce comunque dalla cessazione di un rapporto di lavoro non correttamente gestito. Il secondo aspetto d’interesse riguarda invece la legittimità del termine apposto a un contratto stipulato per sostituzione di dipendenti in ferie. In tal caso, secondo Giurisprudenza formatasi sul D.Lgs.368/01, è necessario che nel contratto di assunzione a termine siano indicati nominativamente tutti i lavoratori assenti per ferie da sostituire ed i singoli periodi. Nel caso di specie, mancando nel contratto tali specificazioni e, soprattutto, non essendo stata riscontrata nei fatti l’effettiva e totale rispondenza del presupposto per l’apposizione del termine, quest’ultimo è stato ritenuto privo di effetti, con conseguente trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ordinanza ex art. 700, depositata il 6/11/2007