INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
...ancora in tema di subordinazione nel lavoro giornalistico
Tribuanle di Roma,   Lavoro,   17/10/2007,   n.17822

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma torna nuovamente a pronunciarsi in materia di subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico riconoscendo il credito contributivo fatto valere dall’INPGI con riferimento ai rapporti di lavoro, ritenuti subordinati, di un gruppo di giornalisti che avevano svolto la propria attività per la testata ITALIA RADIO di proprietà della ELEMEDIA S.p.A. Ha sostenuto il Tribunale che le modalità della prestazione lavorativa resa dai giornalisti in questione (in particolare, la presenza quotidiana in redazione e, dunque, lo svolgimento dell’attività lavorativa con continuità e l’inserimento in turni) costituiscono elementi che inducono a ritenere che il lavoro svolto fosse connotato dalla subordinazione e non dall’autonomia (in questo senso Cass. n.20015/05). Né – ritiene ancora il Tribunale – è idoneo a confutare l’ipotesi della subordinazione il fatto che per i giornalisti in questione l’orario di lavoro non fosse rigidissimo; ciò soprattutto se – come nella specie – è comunque rispettato un obbligo di permanenza legato alla produzione del servizio richiesto (in questo senso si veda anche Cass. n.1638/04). Sentenza depositata il 17/10/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

...ancora in tema di subordinazione nel lavoro giornalistico
Tribuanle di Roma,   Lavoro,   17/10/2007,   n.17822

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma torna nuovamente a pronunciarsi in materia di subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico riconoscendo il credito contributivo fatto valere dall’INPGI con riferimento ai rapporti di lavoro, ritenuti subordinati, di un gruppo di giornalisti che avevano svolto la propria attività per la testata ITALIA RADIO di proprietà della ELEMEDIA S.p.A. Ha sostenuto il Tribunale che le modalità della prestazione lavorativa resa dai giornalisti in questione (in particolare, la presenza quotidiana in redazione e, dunque, lo svolgimento dell’attività lavorativa con continuità e l’inserimento in turni) costituiscono elementi che inducono a ritenere che il lavoro svolto fosse connotato dalla subordinazione e non dall’autonomia (in questo senso Cass. n.20015/05). Né – ritiene ancora il Tribunale – è idoneo a confutare l’ipotesi della subordinazione il fatto che per i giornalisti in questione l’orario di lavoro non fosse rigidissimo; ciò soprattutto se – come nella specie – è comunque rispettato un obbligo di permanenza legato alla produzione del servizio richiesto (in questo senso si veda anche Cass. n.1638/04). Sentenza depositata il 17/10/2007.