INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
L’ISCRIZIONE D’UFFICIO AL REGISTRO DEI PRATICANTI OPERA RETROATTIVAMENTE
Tribunale di Roma,   Lavoro,   22/04/2008,   n.7205

Il provvedimento del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti di iscrizione all’Albo - da cui, in presenza di lavoro giornalistico subordinato, scaturisce l’obbligo di versare i contributi all’INPGI - rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno “status” professionale assoluto ed efficace “erga omnes”. Pertanto, l’accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell’Ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall’art. 43 D.P.R. n. 115/1965 e successive modifiche, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell’effettiva pratica, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.115/1965. Così il Tribunale di Roma ha deciso un giudizio tra l’INPGI e la COOPRESS (editrice del quotidiano “Qui Corriere di Rovigo”) sottolineando, tra l’altro, di aderire in tal modo all’indirizzo consolidatosi in detta materia nella Sezione Lavoro del Tribunale di Roma.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

L’ISCRIZIONE D’UFFICIO AL REGISTRO DEI PRATICANTI OPERA RETROATTIVAMENTE
Tribunale di Roma,   Lavoro,   22/04/2008,   n.7205

Il provvedimento del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti di iscrizione all’Albo - da cui, in presenza di lavoro giornalistico subordinato, scaturisce l’obbligo di versare i contributi all’INPGI - rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno “status” professionale assoluto ed efficace “erga omnes”. Pertanto, l’accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell’Ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall’art. 43 D.P.R. n. 115/1965 e successive modifiche, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell’effettiva pratica, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.115/1965. Così il Tribunale di Roma ha deciso un giudizio tra l’INPGI e la COOPRESS (editrice del quotidiano “Qui Corriere di Rovigo”) sottolineando, tra l’altro, di aderire in tal modo all’indirizzo consolidatosi in detta materia nella Sezione Lavoro del Tribunale di Roma.