INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Ente pubblico:contributi all'inpgi quando l'attivita' e' gironalistica e non di mera comunicazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   11/02/2009,   n.125

Ai sensi dell’artt. 76, L.388/2000 e 9, L.150/2000, anche con riferimento a personale operante in enti pubblici, ai fini dell’iscrizione all’INPGI sono necessari e sufficienti due requisiti: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) e/o al Registro dei praticanti; b) svolgimento di lavoro giornalistico subordinato. Così argomentando e richiamando al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro del 24 settembre 2003, il Giudice del lavoro di Roma, ha respinto la tesi del Comune di Roma che si opponeva ad un’ingiunzione di pagamento in favore dell’INPGI di contributi e sanzioni per alcuni giornalisti, sostenendo la natura non giornalistica, ma di comunicazione, dell’attività svolta dai giornalisti oggetto del recupero e comunque l’inapplicabilità al Comune medesimo della L.388/00 e dell’art.9 della L.150. Sul punto, è stato precisato in sentenza che l’art. 76 L.388/00 si applica ai datori di lavoro, sia privati che pubblici, ed inoltre l’assenza di un Ufficio Stampa è irrilevante ai fini dell’iscrizione dei dipendenti all’INPGI.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Ente pubblico:contributi all'inpgi quando l'attivita' e' gironalistica e non di mera comunicazione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   11/02/2009,   n.125

Ai sensi dell’artt. 76, L.388/2000 e 9, L.150/2000, anche con riferimento a personale operante in enti pubblici, ai fini dell’iscrizione all’INPGI sono necessari e sufficienti due requisiti: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (pubblicisti o professionisti) e/o al Registro dei praticanti; b) svolgimento di lavoro giornalistico subordinato. Così argomentando e richiamando al riguardo la circolare del Ministero del Lavoro del 24 settembre 2003, il Giudice del lavoro di Roma, ha respinto la tesi del Comune di Roma che si opponeva ad un’ingiunzione di pagamento in favore dell’INPGI di contributi e sanzioni per alcuni giornalisti, sostenendo la natura non giornalistica, ma di comunicazione, dell’attività svolta dai giornalisti oggetto del recupero e comunque l’inapplicabilità al Comune medesimo della L.388/00 e dell’art.9 della L.150. Sul punto, è stato precisato in sentenza che l’art. 76 L.388/00 si applica ai datori di lavoro, sia privati che pubblici, ed inoltre l’assenza di un Ufficio Stampa è irrilevante ai fini dell’iscrizione dei dipendenti all’INPGI.