INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
La subordinazione nelle emittenti radiotelevisive
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/02/2008,   n.19604

Il Tribunale di Roma, facendo riferimento al concetto di subordinazione enucleato dalla Cassazione riguardo al lavoro giornalistico (in cui l’assoggettamento gerarchico-funzionale e personale è attenuato), ha confermato la pretesa contributiva dell’INPGI relativamente a tre giornalisti illegittimamente inquadrati da “La 7 Televisioni S.p.A.” come lavoratori autonomi e le cui mansioni sono, invece, risultate di natura subordinata e riconducibili alle figure di cui agli artt. 1 e 6 del CNLG. Con riferimento ai due redattori, l’inserimento nell’organizzazione datoriale è stato desunto dall’attività di coordinamento del lavoro per la realizzazione della trasmissione “Omnibus”, dalla presenza quotidiana in redazione, dall’attribuzione di una postazione di lavoro e dalla percezione di una retribuzione fissa e predeterminata. Per la figura del Direttore, è stata ritenuta determinante la prova in ordine al ruolo assunto di “referente” per la trasmissione e di coordinamento del lavoro della redazione; coordinamento estrinsecatosi nel decidere il tema della puntata, nell’assegnare i servizi da realizzare, supervisionandoli e nella decisione sul taglio del programma.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

La subordinazione nelle emittenti radiotelevisive
Tribunale di Roma,   Lavoro,   08/02/2008,   n.19604

Il Tribunale di Roma, facendo riferimento al concetto di subordinazione enucleato dalla Cassazione riguardo al lavoro giornalistico (in cui l’assoggettamento gerarchico-funzionale e personale è attenuato), ha confermato la pretesa contributiva dell’INPGI relativamente a tre giornalisti illegittimamente inquadrati da “La 7 Televisioni S.p.A.” come lavoratori autonomi e le cui mansioni sono, invece, risultate di natura subordinata e riconducibili alle figure di cui agli artt. 1 e 6 del CNLG. Con riferimento ai due redattori, l’inserimento nell’organizzazione datoriale è stato desunto dall’attività di coordinamento del lavoro per la realizzazione della trasmissione “Omnibus”, dalla presenza quotidiana in redazione, dall’attribuzione di una postazione di lavoro e dalla percezione di una retribuzione fissa e predeterminata. Per la figura del Direttore, è stata ritenuta determinante la prova in ordine al ruolo assunto di “referente” per la trasmissione e di coordinamento del lavoro della redazione; coordinamento estrinsecatosi nel decidere il tema della puntata, nell’assegnare i servizi da realizzare, supervisionandoli e nella decisione sul taglio del programma.