LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: LA DISCIPLINA DELL’ART.3 della L.335/95
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite Civili,   07/03/2008,   n.6173

In tema di prescrizione di contributi previdenziali, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione della norma di cui all’art.3 della L.335/95, hanno affermato che, con l’entrata in vigore della predetta norma, la quale ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio1996. Detto termine non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Per enunciare detto principio, le Sezioni Unite si sono basate sulla disciplina transitoria introdotta dall’art.252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di prescrizione dei diritti.
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: LA DISCIPLINA DELL’ART.3 della L.335/95
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite Civili,   07/03/2008,   n.6173

In tema di prescrizione di contributi previdenziali, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in ordine all’interpretazione della norma di cui all’art.3 della L.335/95, hanno affermato che, con l’entrata in vigore della predetta norma, la quale ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio1996. Detto termine non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Per enunciare detto principio, le Sezioni Unite si sono basate sulla disciplina transitoria introdotta dall’art.252 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile in materia di prescrizione dei diritti.