La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma torna ancora una volta a preannunciarsi in favore della tesi dell’INPGI che aveva azionato in giudizio il recupero dei contributi su somme erogate a titolo di incentivo all’esodo a sette giornalisti in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, nell’ambito di accordi transattivi. La decisione si basa sul consolidato orientamento della Cassazione - a cui da tempo si è uniformato il Tribunale di Roma – secondo cui la formale natura di incentivo all’esodo (e con essa l’esenzione dall’obbligo di contribuzione) è esclusa se l’erogazione si riferisce a rapporti già risolti e se, nel verbale di conciliazione, il pagamento di detta somma da parte del datore di lavoro è collegata alla rinuncia a qualsiasi altra pretesa inerente il pregresso rapporto di lavoro e, dunque, al rapporto di lavoro medesimo.
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