Se il giudizio di impugnativa di licenziamento si conclude con la reintegra nel posto di lavoro, e cioè con sentenza passata in giudicato che ripristina il rapporto di lavoro con obbligo di pagamento della retribuzione e di ricostituzione della posizione previdenziale, viene meno lo stato di disoccupazione che ha in precedenza giustificato l’erogazione della relativa indennità. La percezione di quest’ultima, quindi, diviene indebita e deve essere restituita all’ente previdenziale che la ha erogata. Questa la questione affrontata in favore dell’INPGI nella sentenza in commento.
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