INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
SANZIONI - erroneo pagamento di contributi ed esclusione della buona fede
Cassazione Civile,   Sez. Lavoro,   13/04/2010,   n.8744

La Suprema Corte richiamando un precedente (Cass. n. 20735/07), con riferimento ad un rapporto di lavoro giornalistico anteriore all’entrata in vigore dell’art. 76 L.388/00, qualificato dall’azienda come rapporto di lavoro reso da un pubblicista e successivamente riconosciuto dall’Ordine come praticantato giornalistico, ha escluso la buona fede dell’azienda che ha versato i contributi all’Inps anziché all’Inpgi, motivando al riguardo che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto della prestazione resa dal proprio dipendente. L’obbligo contributivo andava assolto pertanto verso l’Inpgi.la Suprema Corte ha quindi enunciato il principio per cui “la regola del creditore apparente (art. 1189 c.c.) con effetto liberatorio per il debitore trova applicazione quando, in base a circostanze univoche, esista un ragionevole affidamento circa la legittimazione dello stesso creditore apparente nei confronti del quale l’obbligazione viene adempiuta in buona fede”.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

SANZIONI - erroneo pagamento di contributi ed esclusione della buona fede
Cassazione Civile,   Sez. Lavoro,   13/04/2010,   n.8744

La Suprema Corte richiamando un precedente (Cass. n. 20735/07), con riferimento ad un rapporto di lavoro giornalistico anteriore all’entrata in vigore dell’art. 76 L.388/00, qualificato dall’azienda come rapporto di lavoro reso da un pubblicista e successivamente riconosciuto dall’Ordine come praticantato giornalistico, ha escluso la buona fede dell’azienda che ha versato i contributi all’Inps anziché all’Inpgi, motivando al riguardo che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto della prestazione resa dal proprio dipendente. L’obbligo contributivo andava assolto pertanto verso l’Inpgi.la Suprema Corte ha quindi enunciato il principio per cui “la regola del creditore apparente (art. 1189 c.c.) con effetto liberatorio per il debitore trova applicazione quando, in base a circostanze univoche, esista un ragionevole affidamento circa la legittimazione dello stesso creditore apparente nei confronti del quale l’obbligazione viene adempiuta in buona fede”.