Con la presente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito il principio dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello retributivo, talchè l’intervenuta transazione tra lavoratore e datore di lavoro non è opponibile all’Ente previdenziale in quanto estranea al rapporto tra quest’ultimo e il datore di lavoro poiché l’obbligazione contributiva del datore di lavoro sussiste indipendentemente che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti, dal momento che, in tale ultimo caso, il credito dell’Ente previdenziale si basa sulla retribuzione dovuta e non su quella effettivamente corrisposta.
|