INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
natura subordinata del rapporto di lavoro - direttore di testata - indici di subordinazione
Cassazione,   Sezione Lavoro,   28/05/2013,   n.13224

La presente pronuncia della Suprema Corte è una conferma dell'orientamento consolidato in merito agli indici rivelatori della subordinazione nel lavoro giornalistico; indici consistenti nel: potere di organizzare stabilmente il lavoro della redazione, nel coordinamento dei collaboratori esterni, nel potere direttivo, nella partecipazione alle riunioni di redazione. Anche la cura di una propria rubrica, la disponibilità di un proprio ufficio, la cura di tutte le fasi di preparazione del giornale fino alla messa in onda, sono considerati indici comprovanti l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. E' invece assolutamente ininfluente il fatto che il giornalista svolga attività anche in favore di diversi soggetti. La Corte ha stabilito altresì che non è sufficiente una contestazione generica dei conteggi allegati al verbale ispettivo, ma serve una contestazione specifica con individuazione del presunto errore contabile.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

natura subordinata del rapporto di lavoro - direttore di testata - indici di subordinazione
Cassazione,   Sezione Lavoro,   28/05/2013,   n.13224

La presente pronuncia della Suprema Corte è una conferma dell'orientamento consolidato in merito agli indici rivelatori della subordinazione nel lavoro giornalistico; indici consistenti nel: potere di organizzare stabilmente il lavoro della redazione, nel coordinamento dei collaboratori esterni, nel potere direttivo, nella partecipazione alle riunioni di redazione. Anche la cura di una propria rubrica, la disponibilità di un proprio ufficio, la cura di tutte le fasi di preparazione del giornale fino alla messa in onda, sono considerati indici comprovanti l'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale. E' invece assolutamente ininfluente il fatto che il giornalista svolga attività anche in favore di diversi soggetti. La Corte ha stabilito altresì che non è sufficiente una contestazione generica dei conteggi allegati al verbale ispettivo, ma serve una contestazione specifica con individuazione del presunto errore contabile.