INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
regime sanzionatorio inpgi - esclusione applicabilita' art 116, co. 20, l. 388/2000
Cassazione,   Sezione Lavoro,   26/06/2014,   n.14531

La Suprema Corte con la presente sentenza ha confermato l’orientamento già consolidato, secondo cui è da escludere l’automatica applicazione all’Inpgi delle norme dettate per l’A.G.O., nello specifico la disciplina di cui all’art. 116, co. 20, della L. n. 388/2000. La Corte, richiamando precedenti pronunce di legittimità in materia, ha sottolineato come, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali all’Inpgi, la disciplina sanzionatoria dettata per l'AGO non si applichi ad esso automaticamente poiché l’Istituto ha il potere di adottare autonome delibere in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive. Osserva in particolare la Suprema Corte che tale potere dell’Inpgi discende dall’assetto derivato a seguito della privatizzazione; assetto caratterizzato, sul piano finanziario, dall’assenza di qualsiasi ausilio di natura pubblica. Ed evidenzia quindi come il potere, conferito all’ente previdenziale privatizzato, di discostarsi dalla normativa dettata per l’AGO, sia strettamente funzionale all’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio per l’assolvimento della finalità - pubblicistica - di assicurare ai soggetti iscritti le prestazioni previdenziali ed assistenziali in luogo dell’assicurazione generale obbligatoria. È questa la ragione per cui il legislatore, all’art. 116, co. 20, L. n. 388/2000, ha riconnesso l’effetto liberatorio (nei confronti dell'ente creditore effettivo) del pagamento operato al creditore apparente, alle sole ipotesi di trasferimento della contribuzione tra enti pubblici.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

regime sanzionatorio inpgi - esclusione applicabilita' art 116, co. 20, l. 388/2000
Cassazione,   Sezione Lavoro,   26/06/2014,   n.14531

La Suprema Corte con la presente sentenza ha confermato l’orientamento già consolidato, secondo cui è da escludere l’automatica applicazione all’Inpgi delle norme dettate per l’A.G.O., nello specifico la disciplina di cui all’art. 116, co. 20, della L. n. 388/2000. La Corte, richiamando precedenti pronunce di legittimità in materia, ha sottolineato come, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali all’Inpgi, la disciplina sanzionatoria dettata per l'AGO non si applichi ad esso automaticamente poiché l’Istituto ha il potere di adottare autonome delibere in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive. Osserva in particolare la Suprema Corte che tale potere dell’Inpgi discende dall’assetto derivato a seguito della privatizzazione; assetto caratterizzato, sul piano finanziario, dall’assenza di qualsiasi ausilio di natura pubblica. Ed evidenzia quindi come il potere, conferito all’ente previdenziale privatizzato, di discostarsi dalla normativa dettata per l’AGO, sia strettamente funzionale all’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio per l’assolvimento della finalità - pubblicistica - di assicurare ai soggetti iscritti le prestazioni previdenziali ed assistenziali in luogo dell’assicurazione generale obbligatoria. È questa la ragione per cui il legislatore, all’art. 116, co. 20, L. n. 388/2000, ha riconnesso l’effetto liberatorio (nei confronti dell'ente creditore effettivo) del pagamento operato al creditore apparente, alle sole ipotesi di trasferimento della contribuzione tra enti pubblici.