INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
incentivo all'esodo - natura retributiva - indici
Cassazione,   Sezione Lavoro,   17/02/2014,   n.3685

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato che, al fine di consentire l’esenzione dall’obbligo contributivo, rileva non già la titolazione data dalle parti alla erogazione, bensì la circostanza che dall’esame complessivo del contesto in cui è avvenuta la dazione della somma, emerga con chiarezza ed in modo univoco il fine incentivante all’esodo. E, nel caso sottoposto al suo vaglio, precisa la Corte che il fine incentivante l’esodo (e con esso l’esenzione contributiva) è escluso dalla circostanza che l’importo imputato a tale titolo è stato erogato successivamente al licenziamento, in sede di impugnativa dello stesso. In altre parole, l’effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non può essere in tal caso quella di incentivare il lavoratore a dimettersi da un rapporto di lavoro, in precedenza già risolto dal datore. Prosegue poi la corte affermando che una simile indagine (circa la effettiva natura dell’erogazione) non è esclusa dal tenore dell’accordo transattivo, ed è indipendente dalla circostanza che si tratti di un singolo lavoratore, ovvero di un gruppo o una categoria di essi.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

incentivo all'esodo - natura retributiva - indici
Cassazione,   Sezione Lavoro,   17/02/2014,   n.3685

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha confermato che, al fine di consentire l’esenzione dall’obbligo contributivo, rileva non già la titolazione data dalle parti alla erogazione, bensì la circostanza che dall’esame complessivo del contesto in cui è avvenuta la dazione della somma, emerga con chiarezza ed in modo univoco il fine incentivante all’esodo. E, nel caso sottoposto al suo vaglio, precisa la Corte che il fine incentivante l’esodo (e con esso l’esenzione contributiva) è escluso dalla circostanza che l’importo imputato a tale titolo è stato erogato successivamente al licenziamento, in sede di impugnativa dello stesso. In altre parole, l’effettiva natura delle somme erogate al lavoratore non può essere in tal caso quella di incentivare il lavoratore a dimettersi da un rapporto di lavoro, in precedenza già risolto dal datore. Prosegue poi la corte affermando che una simile indagine (circa la effettiva natura dell’erogazione) non è esclusa dal tenore dell’accordo transattivo, ed è indipendente dalla circostanza che si tratti di un singolo lavoratore, ovvero di un gruppo o una categoria di essi.