È onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imposizione contributiva tassativamente previste dall'art. 12 della L. 153/69. Tra esse, ricorre un’ipotesi di aggiornamento professionale esente da contribuzione solo quando la stessa sia collegata – in rapporto di inerenza specifica – alla effettiva competenza del giornalista. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la causale dell'esclusione da imposizione contributiva non può essere astrattamente considerata, ma - al contrario - deve essere connotata dal qualificante collegamento con le competenze attribuite al lavoratore e, dunque, con la riconnessa utilità datoriale.
Si dovrà pertanto dimostrare che le spese attengano a concrete occasioni di aggiornamento professionale con riguardo alle competenze di ciascun giornalista e non a generiche esigenze di aggiornamento culturale prescindenti dalla concreta attività svolta.
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