Il Giudice di prime cure, in merito alle spese di alloggio, ripercorrendo lo stesso ragionamento relativo al concetto di retribuzione, ha ribadito quanto già affermato dalla Corte di legittimità. Saranno pertanto dovuti i contributi all’Inpgi in relazione all’utilizzazione dell’alloggio concesso ai dipendenti, sia perché per il lavoratore, tenuto a rendere la prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio economico e di energie psico-fisiche si traduce in utilità aggiuntiva, sia perché l’equivalente di tale prestazione di alloggio non è assimilabile agli elementi esclusi dall’elencazione tassativa di cui all’art. 12 L. 153/69.
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