Il Tribunale di Roma - in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte - ritiene che, ai fini dell’accertamento della natura giornalistica di una prestazione di lavoro, la creatività sia elemento distintivo e qualificante. Afferma infatti che può ritenersi giornalistica l'attività di chi, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione di massa, mediando tra il fatto conosciuto e la diffusione di esso attraverso un messaggio influenzato da una personale sensibilità e formazione culturale, assumendo rilievo la continuità e periodicità del servizio, nonché l’attualità delle notizie e tempestività dell’informazione che costituiscono elementi differenziatori dell’attività giornalistica rispetto ad altre prestazioni professionali.
Ne consegue dunque - sempre ad avviso del Tribunale - che, nella verifica della sussistenza della natura giornalistica, ciò che rileva è il contenuto intrinseco dell’attività svolta, non essendo rilevante la circostanza che - in un'impresa radiotelevisiva - l’attività sia stata svolta in un programma di rete anziché di testata giornalistica.
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