In merito all’accertamento della natura subordinata della prestazione lavorativa in campo giornalistico, il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, conferma che essa si ravvisa quando la valutazione globale degli elementi indiziari quali ad es. la continuità della prestazione, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza di un orario di lavoro determinato dal datore di lavoro, permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili eseguendo direttive ed istruzioni. Tale valutazione va sempre contemperata con il carattere attenuato della subordinazione per la creatività e la particolare autonomia qualificanti l’attività giornalistica.
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