INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   17/06/2015,   n.5883

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha ribadito che ai fini dell’accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, il criterio di effettività e le modalità di esecuzione del rapporto stesso sono prevalenti rispetto all’assetto formale e all’autoqualificazione (cd. nomen iuris). I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto della prestazione pattuita. Nel caso specifico dell’attività lavorativa di tipo giornalistico - viene puntualizzato in sentenza - l'orientamento costante della Suprema Corte è nel ritenere che il vincolo di subordinazione risulti attenuato rispetto alle altre tipologie di lavoro, e ciò in ragione della creatività e autonomia propria di un'attività - come quella giornalistica - prettamente intellettuale. Posta la questione in tali termini, ne consegue che non è di ostacolo al riconoscimento della subordinazione l’articolazione effettiva dell’orario di lavoro secondo le modalità del part time.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   17/06/2015,   n.5883

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ha ribadito che ai fini dell’accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, il criterio di effettività e le modalità di esecuzione del rapporto stesso sono prevalenti rispetto all’assetto formale e all’autoqualificazione (cd. nomen iuris). I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto della prestazione pattuita. Nel caso specifico dell’attività lavorativa di tipo giornalistico - viene puntualizzato in sentenza - l'orientamento costante della Suprema Corte è nel ritenere che il vincolo di subordinazione risulti attenuato rispetto alle altre tipologie di lavoro, e ciò in ragione della creatività e autonomia propria di un'attività - come quella giornalistica - prettamente intellettuale. Posta la questione in tali termini, ne consegue che non è di ostacolo al riconoscimento della subordinazione l’articolazione effettiva dell’orario di lavoro secondo le modalità del part time.