Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, esaminando le erogazioni corrisposte dall'azienda a titolo di incentivi all'esodo, conferma che il nomen juris adottato dalle parti non è elemento di cui devesi necessariamente tenere conto e non esonera il datore di lavoro dall'assolvimento dell'onere della prova. Inoltre, nell'ambito della qualificazione data dalle parti, il Tribunale rileva anche la evidente contraddittorietà nel titolare come incentivo all'esodo somme corrisposte successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
|