INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'attività giornalistica fuori testata
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   19/01/2016,   n.830

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della corte d’Appello secondo cui è inapplicabile il CNLG quando l’attività del dipendente RAI – ancorchè iscritto all’Albo dei Giornalisti – sia stata svolta al di fuori dell’organizzazione dei servizi giornalistici dell’Ente e il prodotto della stessa attività non sia stato finalizzato, né di fatto utilizzato o inserito nei giornali radiofonici, televisivi o nei servizi speciali a corredo dei medesimi. Questo il caso di una giornalista – dipendente RAI – in possesso dello status professionale, la cui attività si esauriva nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, nell’ambito dell’organo del CCISS che non costituisce testata giornalistica né è ad essa equiparabile. La Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile tale impostazione e, innovando rispetto ad un risalente orientamento giurisprudenziale richiamato nelle sentenza impugnata, ha affermato che non può considerarsi attività giornalistica solo quella svolta nell’ambito di radio, telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purchè il prodotto dell'attività abbia contenuto di informazione giornalistica. Così come – sempre a parere della Suprema Corte – risulta irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’attività giornalistica, la struttura presso cui la giornalista presta la propria attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo delle mansioni svolte.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'attività giornalistica fuori testata
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   19/01/2016,   n.830

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione della corte d’Appello secondo cui è inapplicabile il CNLG quando l’attività del dipendente RAI – ancorchè iscritto all’Albo dei Giornalisti – sia stata svolta al di fuori dell’organizzazione dei servizi giornalistici dell’Ente e il prodotto della stessa attività non sia stato finalizzato, né di fatto utilizzato o inserito nei giornali radiofonici, televisivi o nei servizi speciali a corredo dei medesimi. Questo il caso di una giornalista – dipendente RAI – in possesso dello status professionale, la cui attività si esauriva nella predisposizione e lettura dei notiziari informativi sul traffico, nell’ambito dell’organo del CCISS che non costituisce testata giornalistica né è ad essa equiparabile. La Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile tale impostazione e, innovando rispetto ad un risalente orientamento giurisprudenziale richiamato nelle sentenza impugnata, ha affermato che non può considerarsi attività giornalistica solo quella svolta nell’ambito di radio, telegiornali o nelle testate tipicamente giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in programmi di intrattenimento o di svago, purchè il prodotto dell'attività abbia contenuto di informazione giornalistica. Così come – sempre a parere della Suprema Corte – risulta irrilevante, ai fini del riconoscimento dell’attività giornalistica, la struttura presso cui la giornalista presta la propria attività, rilevando piuttosto il peculiare carattere informativo delle mansioni svolte.