INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stampa - obbligo contributivo verso l'inpgi se attivita' è giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/01/2014,   n.13209

La cura della rassegna stampa, la redazione dei comunicati stampa, la partecipazione a conferenze stampa e la cura dei rapporti con gli organi di informazione sono mansioni di natura tipicamente giornalistica, che determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI. Detta conclusione non può essere contraddetta dalla diversa qualificazione formale del rapporto, in quanto bisogna tener conto, nell’interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime. In ipotesi di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e alle modalità della prestazione, è pertanto necessario dare prevalenza ai secondi. Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Roma che, dando applicazione ai principi della S.Corte, ha anche ritenuto - con la sentenza in commento - che l’adempimento nei confronti di altro Ente previdenziale non inficia il diritto dell’INPGI alla riscossione dei contributi, salvo il diritto dell’Amministrazione di ripetere quanto indebitamente versato al diverso Ente.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stampa - obbligo contributivo verso l'inpgi se attivita' è giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/01/2014,   n.13209

La cura della rassegna stampa, la redazione dei comunicati stampa, la partecipazione a conferenze stampa e la cura dei rapporti con gli organi di informazione sono mansioni di natura tipicamente giornalistica, che determina l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI. Detta conclusione non può essere contraddetta dalla diversa qualificazione formale del rapporto, in quanto bisogna tener conto, nell’interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime. In ipotesi di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e alle modalità della prestazione, è pertanto necessario dare prevalenza ai secondi. Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Roma che, dando applicazione ai principi della S.Corte, ha anche ritenuto - con la sentenza in commento - che l’adempimento nei confronti di altro Ente previdenziale non inficia il diritto dell’INPGI alla riscossione dei contributi, salvo il diritto dell’Amministrazione di ripetere quanto indebitamente versato al diverso Ente.