INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stampa - ente pubblico - obbligo regolarizzazione contributiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/06/2014,   n.7001

Ai fini dell'accertamento del vincolo di subordinazione di un giornalista all'interno di una P.A. , anche in considerazione del particolare atteggiarsi della subordinazione nelle professioni intellettuali , non rileva la sussistenza di margini di autonomia nell’elaborazione dei pezzi commissionati, o che l’addetto stampa non fosse assoggettato a vincolanti obblighi di orario o di presenza. Irrilevante, al riguardo, è anche la circostanza che il giornalista non sia stato assunto tramite superamento di un pubblico concorso, atteso che anche in caso di costituzione di un rapporto di lavoro di fatto grava sulla PA, ai sensi dell’art. 2126 c.c., l'onere di regolarizzazione contributiva.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stampa - ente pubblico - obbligo regolarizzazione contributiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/06/2014,   n.7001

Ai fini dell'accertamento del vincolo di subordinazione di un giornalista all'interno di una P.A. , anche in considerazione del particolare atteggiarsi della subordinazione nelle professioni intellettuali , non rileva la sussistenza di margini di autonomia nell’elaborazione dei pezzi commissionati, o che l’addetto stampa non fosse assoggettato a vincolanti obblighi di orario o di presenza. Irrilevante, al riguardo, è anche la circostanza che il giornalista non sia stato assunto tramite superamento di un pubblico concorso, atteso che anche in caso di costituzione di un rapporto di lavoro di fatto grava sulla PA, ai sensi dell’art. 2126 c.c., l'onere di regolarizzazione contributiva.