Si è in presenza di un rapporto di lavoro parasubordinato e non di un contratto d’opera intellettuale nell’ipotesi in cui la prestazione sia svolta all’interno di un Ufficio Stampa, con la previsione di un necessario raccordo e collegamento con altre Unità dello stesso Ufficio, nonché della garanzia di corretto, efficace e diligente svolgimento dell’incarico affidato, previo raccordo con gli organi di vertice dell’Amministrazione. Tali elementi risultano evidenti qualora già il contratto stipulato tra le parti preveda che i compiti vengano svolti coordinandosi con il Capo Ufficio Stampa, assicurando il corretto flusso della comunicazione della Provincia con un costante raccordo delle azioni relative alla comunicazione.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale di Roma – ferma e incontestata la natura giornalistica dell’attività – ha condannato la Provincia di Grosseto alla regolarizzazione presso la Gestione Separata INPGI di 3 giornaliste addette all’Ufficio Stampa dell’Amministrazione.
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