INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il carattere subordinato della prestazione di un addetto stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/01/2016,   n.625

Dalla combinazione del fatto che il giornalista fosse l’unico collaboratore del Comune a svolgere l’attività di addetto stampa e del quotidiano, consistente impegno lavorativo da lui assicurato può trarsi la conclusione che egli non facesse altro che porre a disposizione della controparte contrattuale le proprie esigenze lavorative, corrispondendo in maniera permanente alle esigenze informative dei vertici politici, ciò che è ulteriormente confermato dal fatto che gli potevano essere richieste prestazioni lavorative anche al di fuori del normale orario di lavoro. A nulla rileva la circostanza che i comunicati stampa fossero predisposti anche al di fuori degli Uffici comunali, tale essendo una modalità di svolgimento dell’attività tipica dei giornalisti; anche il fatto che l’addetto stampa non fosse soggetto a puntuali controlli circa l’inizio e la fine delle sue prestazioni quotidiane non può certo valere ad escludere il carattere subordinato della prestazione, in quanto in tema di attività giornalistica la subordinazione è integrata dallo stabile inserimento nell’organizzazione lavorativa, che assicuri: a) la soddisfazione di un’esigenza informativa attraverso la sistematica compilazione di articoli (nella fattispecie comunicati) su specifici argomenti; b) la permanenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il carattere subordinato della prestazione di un addetto stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/01/2016,   n.625

Dalla combinazione del fatto che il giornalista fosse l’unico collaboratore del Comune a svolgere l’attività di addetto stampa e del quotidiano, consistente impegno lavorativo da lui assicurato può trarsi la conclusione che egli non facesse altro che porre a disposizione della controparte contrattuale le proprie esigenze lavorative, corrispondendo in maniera permanente alle esigenze informative dei vertici politici, ciò che è ulteriormente confermato dal fatto che gli potevano essere richieste prestazioni lavorative anche al di fuori del normale orario di lavoro. A nulla rileva la circostanza che i comunicati stampa fossero predisposti anche al di fuori degli Uffici comunali, tale essendo una modalità di svolgimento dell’attività tipica dei giornalisti; anche il fatto che l’addetto stampa non fosse soggetto a puntuali controlli circa l’inizio e la fine delle sue prestazioni quotidiane non può certo valere ad escludere il carattere subordinato della prestazione, in quanto in tema di attività giornalistica la subordinazione è integrata dallo stabile inserimento nell’organizzazione lavorativa, che assicuri: a) la soddisfazione di un’esigenza informativa attraverso la sistematica compilazione di articoli (nella fattispecie comunicati) su specifici argomenti; b) la permanenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro.