INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ipotesi di decadenza dagli sgravi contributivi
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   16/06/2016,   n.4084

“Il venir meno della regolarità contributiva fa – sillogisticamente – venir meno la possibilità di usufruire del beneficio degli sgravi contributivi, con conseguente decadenza”. Così il Tribunale di Roma, sez.lav., ha respinto il ricorso proposto dalla società cooperativa avverso il decreto ingiuntivo dell’Inpgi avente ad oggetto il pagamento della contribuzione in misura intera per sopravvenuta irregolarità contributiva di una società in precedenza ammessa a fruire del beneficio degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, L. 407/90. In particolare il Giudice, ha ritenuto determinante per la decadenza dai benefici contributivi la mancata risposta dell'azienda alla diffida con la quale l’Inpgi aveva chiesto di provvedere alla regolarizzazione contributiva di una posizione successivamente riscontrata ed ha quindi dichiarato, alla luce dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, la società opponente decaduta dal beneficio degli sgravi contributivi.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ipotesi di decadenza dagli sgravi contributivi
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   16/06/2016,   n.4084

“Il venir meno della regolarità contributiva fa – sillogisticamente – venir meno la possibilità di usufruire del beneficio degli sgravi contributivi, con conseguente decadenza”. Così il Tribunale di Roma, sez.lav., ha respinto il ricorso proposto dalla società cooperativa avverso il decreto ingiuntivo dell’Inpgi avente ad oggetto il pagamento della contribuzione in misura intera per sopravvenuta irregolarità contributiva di una società in precedenza ammessa a fruire del beneficio degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, L. 407/90. In particolare il Giudice, ha ritenuto determinante per la decadenza dai benefici contributivi la mancata risposta dell'azienda alla diffida con la quale l’Inpgi aveva chiesto di provvedere alla regolarizzazione contributiva di una posizione successivamente riscontrata ed ha quindi dichiarato, alla luce dell’art. 1 comma 1175 della legge n. 296 del 2006, la società opponente decaduta dal beneficio degli sgravi contributivi.